Sicurezza Cantieri
Molteplici e sostanziali sono le novità contenute nel Titolo IV del DLgs. 81/2008 rispetto
alla legislazione previgente.
Nel Capo I, quello che sostituisce il DLgs. 494/96, riguardante le misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si annotano novità
eclatanti di grande impatto - come l'identificazione nel progettista e nel direttore
dei lavori quali uni soggetti nel settore dei lavori privati che possono assumere
l'incarico-delega di Responsabile dei lavori o i nuovi casi di designazione dei
coordinatori per la sicurezza, differenziati da pubblico e privato -
oltre ad altre novità, meno percepibili ma anch'esse di grande portata -
quali la definizione dei requisiti tecnici profes-sionali delle imprese e dei
lavoratori autonomi e il riconoscimento del ruolo importante rivestito dall'impresa
affidataria (appaltatrice) nell'economia generale della sicurezza in cantiere -
per giungere a quelle novità che vanno colte solo con un'attenta lettura coordinata
del testo legislativo nella sua interezza (con gli allegati) -
come la nuova ridefinizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento
(orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei
rischi specifici delle imprese) e la specificazione dei contenuti minimi del fascicolo
(ex fascicolo degli interventi ulteriori).
Ma anche nel Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni e nei lavori in quota) sono annidate sparse qua e là modifiche
alla legislazione tecnica in materia di prevenzione infortuni previgente,
quella del DPR 164/56 e del DPR 303/56:
il nuovo parapetto e il distacco di 30 centimetri dal filo del fabbricato
per i ponteggi metallici fissi, dal fabbricato del ponteggio, l'accesso pedonale
indipendente da quello dei mezzi nei lavori di sbancamento, ecc..
L'ultimo Capo del Titolo IV, poi, provvede ad inasprire le sanzioni
amministrative alternative alla reclusione nei confronti di tutti i soggetti
del processo costruttivo: committenti (fino a 10.000 euro),
coordinatori (fino a 10.000 euro), datori di lavoro,
dirigenti e preposti (fino a 12.000), lavoratori autonomi
(fino a 6.000 euro) e lavoratori subordinati (fino a 600 euro).