Sicurezza Cantieri

Cantieri Molteplici e sostanziali sono le novità contenute nel Titolo IV del DLgs. 81/2008 rispetto alla legislazione previgente. Nel Capo I, quello che sostituisce il DLgs. 494/96, riguardante le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si annotano novità eclatanti di grande impatto - come l'identificazione nel progettista e nel direttore dei lavori quali uni soggetti nel settore dei lavori privati che possono assumere l'incarico-delega di Responsabile dei lavori o i nuovi casi di designazione dei coordinatori per la sicurezza, differenziati da pubblico e privato - oltre ad altre novità, meno percepibili ma anch'esse di grande portata - quali la definizione dei requisiti tecnici profes-sionali delle imprese e dei lavoratori autonomi e il riconoscimento del ruolo importante rivestito dall'impresa affidataria (appaltatrice) nell'economia generale della sicurezza in cantiere - per giungere a quelle novità che vanno colte solo con un'attenta lettura coordinata del testo legislativo nella sua interezza (con gli allegati) - come la nuova ridefinizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese) e la specificazione dei contenuti minimi del fascicolo (ex fascicolo degli interventi ulteriori).

Ma anche nel Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) sono annidate sparse qua e là modifiche alla legislazione tecnica in materia di prevenzione infortuni previgente, quella del DPR 164/56 e del DPR 303/56: il nuovo parapetto e il distacco di 30 centimetri dal filo del fabbricato per i ponteggi metallici fissi, dal fabbricato del ponteggio, l'accesso pedonale indipendente da quello dei mezzi nei lavori di sbancamento, ecc..

L'ultimo Capo del Titolo IV, poi, provvede ad inasprire le sanzioni amministrative alternative alla reclusione nei confronti di tutti i soggetti del processo costruttivo: committenti (fino a 10.000 euro), coordinatori (fino a 10.000 euro), datori di lavoro, dirigenti e preposti (fino a 12.000), lavoratori autonomi (fino a 6.000 euro) e lavoratori subordinati (fino a 600 euro).